Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Sentenza n. 50 del 2014, in tema di rideterminazione ex lege di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Previsione che sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle norme dichiarate incostituzionali - Disposizione avente la mera finalità di garantire l'ultrattività delle norme incostituzionali - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 5, comma 1-ter, del d. l. 28 marzo 2014, n. 47 - inserito in sede di conversione ad opera della l. 23 maggio 2014, n. 80 - che prevede la salvezza, sino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 50 del 2014 della Corte. Come emerge anche dai lavori preparatori, la norma impugnata è specificamente indirizzata a impedire la produzione delle ordinarie conseguenze della dichiarazione di illegittimità, prolungando nel tempo gli effetti prodotti da norme caducate dall'intervento della Corte, con conseguente violazione del giudicato costituzionale.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità).
Per l'affermazione che sulla norma di cui all'art. 136 Cost. poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, v. la citata sentenza n. 73/1963.
Per l'affermazione che, ai fini della lesione del giudicato costituzionale, non è necessaria la previsione che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia, ma è sufficiente una disposizione che miri indirettamente a raggiungere lo stesso risultato, v. la citata sentenza n. 88/1966.
Per i principi affermati dalla Corte in tema di violazione del giudicato costituzionale, v. anche le citate sentenze nn. 73/2013, 245/2012, 354/2010, 922/1988 e 223/1983.