Ordinamento giurisdizionale - Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Illeciti disciplinari dei magistrati - Sanzioni - Trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Previsione che il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Questione motivata per relationem - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto dispone l'obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso decreto. Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ha esclusivamente fatto riferimento al contenuto argomentativo di un altro atto di promovimento. Nei giudizi incidentali non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem, poiché il principio di autonomia di ciascun giudizio, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza.
Sull'impossibilità per il giudice a quo di limitarsi ad un mero richiamo dei motivi evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 49/2015, 22/2015, 10/2015 e l'ordinanza n. 33/2014.
Per l'inammissibilità della questione motivata con il mero rinvio ai motivi esposti in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi, v. la citata sentenza n. 103/2007 e le ordinanze nn. 156/2012 e 33/2006.