Ordinamento giurisdizionale - Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Illeciti disciplinari dei magistrati - Sanzioni - Trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Previsione che il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Irrazionalità dell'automatismo che viola il principio della gradualità sanzionatoria - Violazione del principio di uguaglianza - Necessità di espungere dal testo della disposizione le parole da "quando ricorre" a "nonché" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché». La norma censurata, disponendo l'obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni stabilite dal precedente art. 2, comma 1, lett. a) (vale a dire l'aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità ed equilibrio, e di rispetto della dignità della persona, arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti), delinea una sanzione rigida, la cui applicazione non è conseguenza del necessario rapporto di adeguatezza col caso concreto, e rispetto alla quale l'indispensabile gradualità applicativa non forma oggetto di specifica valutazione. In particolare, la necessaria adozione di tale misura punitiva appare basata su una presunzione assoluta, del tutto svincolata - oltre che dal controllo di proporzionalità da parte del giudice disciplinare - anche dalla verifica della sua concreta congruità con il fine (ulteriore e diverso rispetto a quello repressivo dello specifico illecito disciplinare) di evitare che, data la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Inoltre, il riferito illecito disciplinare costituisce l'unica ipotesi, tra le molteplici, cui consegue, come ulteriore sanzione imposta dalla norma censurata, il trasferimento obbligatorio del magistrato. Ciò determina, da un lato, un vulnus al principio di uguaglianza, derivante dal diverso - e più grave - trattamento sanzionatorio riservato - senza alcun riferimento alla gravità dell'elemento materiale o psicologico - al solo illecito de quo; dall'altro lato, l'irragionevolezza dell'automatismo sanzionatorio, la cui ratio non può rinvenirsi neppure in una particolare gravità dell'illecito, desumibile dalla peculiarità della condotta, dalla misura della pena o dal rango dell'interesse protetto. Infine, la misura obbligatoria del trasferimento, non giustificata da valide ragioni, produce un effetto molto gravoso per il magistrato, giacché incide direttamente sul prestigio e sulla credibilità dello stesso, profilando così dubbi di compatibilità anche con il principio di inamovibilità dei giudici sancito dall'art. 107 Cost.
Per la necessità che l'adeguatezza della sanzione al caso concreto sia realizzata attraverso la valutazione degli specifici comportamenti posti in essere, v. le citate sentenze nn. 447/1995, 197/1993, 16/1991, 40/1990 e 971/1988.
Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere sanzioni accessorie indefettibili, giustificate dalla peculiarità dell'illecito, v. la citata sentenza n. 112/2014.
In tema di inammissibilità di sanzioni rigide la cui gradualità applicativa non sia oggetto di specifica valutazione nel procedimento giurisdizionale ovvero in quello disciplinare, v. rispettivamente, ex plurimis, le citate sentenze nn. 7/2013, 31/2012, 363/1996 e sentenze nn. 329/2007, 212/1998, 195/1998 e 363/1996.
Per l'affermazione che il procedimento dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è stato configurato dal legislatore «secondo paradigmi di carattere giurisdizionale», v. la citata sentenza n. 497/2000.
Sull'esigenza sottesa al procedimento disciplinare a carico dei magistrati di tutelare gli interessi connessi allo statuto di indipendenza della magistratura, v. le citate sentenze nn. 87/2009 e 262/2003.