Agricoltura - Cessazione della produzione di zucchero - Progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero - Attribuzione del carattere di "interesse strategico" - Ricorso della Regione Abruzzo - Insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116), impugnato dalla Regione Abruzzo - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione - nella parte in cui attribuisce carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero. La disposizione censurata, infatti, lungi dal configurare l'asserita chiamata in sussidiarietà dello Stato in materia di agricoltura, si limita a riqualificare i progetti di riconversione industriale, già in precedenza qualificati «di interesse nazionale», senza modificarne la disciplina. A fronte di una norma siffatta, la ricorrente non fornisce ragioni a sostegno della sua idoneità ad attivare un meccanismo di "chiamata in sussidiarietà", né, più in generale, ad incidere negativamente sulle attribuzioni regionali. Inoltre, nel ricorso regionale non è tenuto in alcun modo in considerazione il d.l. n. 2 del 2006, al quale è riconducibile il coinvolgimento dello Stato nei procedimenti di riconversione del settore considerato.
Sull'inammissibilità per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. ex plurimis, sentenze n. 60/2015, n. 165/2014, n. 114/2013 e n. 33/2011; ordinanza n. 174/2012.