Capacità contributiva - In genere - Presupposti del prelievo tributario - Presenza di indici concretamente rivelatori di ricchezza - Possibilità di ricorrere anche a circostanze di fatto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che non prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva, per la quale sia stata tempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale). (Classif. 044001).
Ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza. Ne deriva che la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva, che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto. (Precedenti: S. 10/2023 - mass. 45322; S. 120/2020 - mass. 45650; S. 156/2001 - mass. 26245; S. 111/1997 - mass. 23271; S. 21/1996 - mass. 22138; S. 143/1995 - mass. 21365; S. 179/1985 - mass. 10989; S. 200/1976 - mass. 8507).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede l’esenzione, per il periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione, dal pagamento dell’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva, per la quale sia stata tempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, è irragionevole e viola il principio della capacità contributiva, in quanto la proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso; tant’è che il legislatore è intervenuto prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione in esame).