Sentenza 171/2015 (ECLI:IT:COST:2015:171)
Massima numero 38511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  07/07/2015;  Decisione del  07/07/2015
Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38510


Titolo
Agricoltura - Cessazione della produzione di zucchero - Riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera - Mancata conclusione nei termini di legge dei relativi procedimenti autorizzativi - Previsione che l'apposito Comitato interministeriale nomini un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale - Mancato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali - Violazione del requisito del rispetto del principio di leale collaborazione, previsto dalla legge di attuazione dell'art. 120 Cost. per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 30-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116), nella parte in cui prevede che l'apposito Comitato interministeriale nomini un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero, nei casi in cui siano decorsi infruttuosamente i termini di legge previsti per la conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, senza la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata. Il legislatore statale anche quando, come nella specie, disciplina poteri sostitutivi con norme di settore - non riconducibili perciò al modello di cui all'art. 8 della l. n. 131 del 2003 - è comunque tenuto a rispettare i principi desumibili dall'art. 120 Cost. ed in particolare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni. La censurata disposizione, nonostante l'indicazione di presupposti e limiti del potere sostitutivo, non è idonea a soddisfare appieno detto principio perchè non garantisce che le Regioni e gli enti locali direttamente interessati dall'esercizio del potere sostitutivo siano specificamente e individualmente coinvolti in modo da poter far valere le proprie ragioni. Non è sufficiente, infatti, che il potere sostitutivo sia affidato ad un Comitato interministeriale composto anche da tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La presenza nel Comitato interministeriale di alcuni esponenti regionali non assicura la partecipazione delle Regioni e degli enti locali direttamente interessati alle delibere che li riguardano. La legge impugnata è formulata in modo tale da prevedere sì una componente regionale nel Comitato interministeriale preposto all'esercizio dei poteri sostitutivi; tuttavia, non garantisce che tale componente coinvolga specificamente gli esponenti della Regione (o dell'ente locale) destinataria dei poteri sostitutivi.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura).

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, modificato dalla disposizione impugnata, v. la citata sentenza n. 62/2013.

Per l'affermazione che l'art. 8 della l. n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi ad ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest'ultima ne disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio, v. le citate sentenze n. 254/2009 e n. 240/2004.

Sulla possibilità per il legislatore di disciplinare, con normativa di settore, altri tipi di intervento sostitutivo, v. le citate sentenze n. 250/2009 e n. 249/2009; n. 43/2004.

Sull'obbligo per il legislatore statale di rispettare comunque i principi desumibili dall'art. 120 Cost., v. le citate sentenze n. 44/2014 e n. 209/2009.

Per l'affermazione che i poteri sostitutivi devono, tra l'altro, rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni, v., ex plurimis, sentenze n. 227/2004, n. 173/2004, n. 172/2004 e n. 43/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 30  co. 1

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 8