Previdenza - Retroattività della legge - Diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche - Previsione che i termini di decadenza triennale e di prescrizione quinquennale, introdotti dal comma 1, lettera d), dell'articolo impugnato, siano retroattivamente applicabili "anche ai giudizi pendenti in primo grado", in luogo del termine ordinario decennale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i termini di decadenza triennale e di prescrizione quinquennale relativi al diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche (introdotti dal precedente comma 1, lett. d) siano retroattivamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado, in luogo dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la sentenza n. 69 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, che è stata così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, quando la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.