Previdenza - Dipendenti del cosiddetto parastato - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria di cui all'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999 - Disposizione di interpretazione autentica - Previsione che il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio e che, in questo ultimo caso, il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa - Lamentata retroattività della norma asseritamente lesiva del principio dell'affidamento nella certezza del diritto, del diritto di difesa e del principio convenzionale del giusto processo - Questione sostanzialmente identica a quella già decisa con la sentenza n. 156 del 2014 - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, prevede che, nel settore del cosiddetto Parastato, il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio e che, in quest'ultimo caso, il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 e trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa. Invero, come già rilevato in ordine ad analoga questione dichiarata non fondata con la sentenza n. 156 del 2014, la disposizione censurata non contrasta con alcuno dei parametri evocati dai rimettenti in quanto, da un lato - intervenendo in una situazione di oggettiva incertezza interpretativa tradottasi in un conclamato contrasto giurisprudenziale in ordine ai destinatari della misura imposta - non incide su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione; dall'altro, perché essa, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU, risponde ad obiettivi d'indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza.
Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 156/2014.
Sulla possibilità, per il legislatore, di adottare norme retroattive purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, v. la citata sentenza n. 264/2012.