Sentenza 176/2015 (ECLI:IT:COST:2015:176)
Massima numero 38516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/06/2015;  Decisione del  24/06/2015
Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Maggiorazione, per il solo anno 2014, dello 0,5 per cento (dall'11 per cento all'11,50 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione - Destinazione di una quota delle maggiori entrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015, all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica - Violazione della speciale disciplina finanziaria della Regione siciliana, che subordina la riserva erariale alla sussistenza di precisi requisiti - Mancanza, nella specie, del requisito della destinazione del gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello Stato - Necessità di escludere la Regione siciliana dall'applicazione della norma - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia in combinato disposto con l'art. 2 del d.P.R. n. 1075/1965, l'art. 4, comma 6-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 23 giugno 2014, n. 89 - nella parte in cui si applica alla Regione siciliana stabilendo la maggiorazione, per il solo anno 2014, dello 0,5 per cento (dall'11 per cento all'11,50 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione e destinando una quota delle maggiori entrate, pari a quattro milioni di euro per il 2015, all'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica. La norma impugnata viola la speciale disciplina finanziaria della Regione siciliana, che subordina la riserva erariale alla sussistenza di precisi requisiti. Nel caso di specie, manca il requisito della destinazione del gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello Stato in quanto la devoluzione al Fondo per interventi strutturali di politica economica di un aumento dell'imposta di bollo non può considerarsi specifica, rispondendo alle finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta.
(Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura).

Sulla funzione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 50-bis del d.l. n. 66/2014, v. le citate sentenze nn. 236/2013 e 241/2012.

Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 77/2015 e 46/2015.

Sull'individuazione dei termini della questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Sulla disciplina finanziaria della Regione siciliana, che subordina la riserva erariale alla sussistenza di precisi requisiti, v. le citate sentenze nn. 145/2014 e 241/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 4  co. 6

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 37

statuto regione Sicilia  art. 38

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1075  art. 2