Intervento in giudizio - Atto di intervento della Federazione GILDA-UNAMS e della Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR) - Soggetti che non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) e 16, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), concernenti misure di contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego, sono inammissibili gli interventi della Federazione GILDA-UNAMS e della Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica Amministrazione (CONFEDIR), in quanto non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio.
- Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006.
- Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate ordinanze allegate alle sentenze nn. 37/2015, 162/2014, 231/2013, 272/2012 e 349/2007.