Impiego pubblico - Misure di contenimento della spesa - Disciplina delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost., dell'art. 16, comma 1, lett. c), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), che disciplina le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per il pubblico impiego per gli anni 2015-2017. I giudici rimettenti non spiegano per quale ragione sia rilevante ratione temporis, alla luce delle domande proposte dalle parti sindacali e dai lavoratori, una normativa che riguarda specificatamente il suddetto triennio né enunciano le ragioni del contrasto della normativa con il canone della proporzionalità della retribuzione.
- Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006.
- Per l'affermazione che la conformità ai requisiti di proporzionalità e sufficienza indicati dall'art. 36, primo comma, Cost. deve essere valutata in relazione alla retribuzione nel suo complesso, non già alle singole componenti di essa, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 366/2006 e 164/1994.