Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Ambiti territoriali ottimali (ATO) - Possibile perimetrazione secondo i confini amministrativi delle comunità montane, anziché delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, come stabiliti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la competenza esclusiva nelle materie di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Ius superveniens di carattere satisfattivo - Cessata materia del contendere. (Classif. 005006).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., in relazione all’art. 147, comma 2, cod. ambiente e all’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, come conv., dell’art. 13, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2021, nella parte in cui consente che il perimetro degli ATO per lo svolgimento del servizio idrico integrato in Lombardia sia fissato, in alternativa al criterio corrispondente ai confini del territorio delle province e della Città metropolitana di Milano, sulla base dei confini amministrativi delle comunità montane. Lo ius superveniens rappresentato dall’art. 19 della legge reg. Lombardia n. 4 del 2023 ha interamente sostituito la disciplina introdotta dalla disposizione impugnata: non oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 127 Cost., tale novum legislativo soddisfa entrambi i requisiti richiesti affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In primo luogo, le disposizioni oggetto di impugnazione non hanno avuto applicazione durante il periodo della loro vigenza. In secondo luogo, la sostituzione del criterio alternativo, di portata generale, per l’individuazione del perimetro degli ATO del servizio idrico integrato, è venuto meno con l’introduzione, al suo posto, di una previsione di carattere sostanzialmente provvedimentale (volta all’istituzione dell’ATO di Valle Camonica); deve quindi ritenersi che anche le originarie doglianze governative siano corrispondentemente venute meno. Del resto, l’Avvocatura dello Stato ha aderito, in udienza, alla richiesta della difesa regionale di dichiarare la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876; O. 96/2023 - mass. 45499).