Impiego pubblico - Misure di contenimento della spesa - Limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti - Sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014 - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) e 16, comma 1, lett. b), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), che prevedono la limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici e la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014. Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 35, primo comma, Cost., le ordinanze di rimessione non offrono, a sostegno dei dubbi di costituzionalità, argomentazioni autonome, che valgano ad affrancare il richiamo al precetto costituzionale dalla sua funzione ancillare rispetto alle censure fondate sugli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma Cost. Inoltre, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 53 Cost., una delle due ordinanze di rimessione è parca di riferimenti circostanziati e si limita a menzionare nel dispositivo il parametro, omettendo di fornire un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del contrasto con le norme invocate.
- Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006.