Impiego pubblico - Misure di contenimento della spesa - Preclusione di ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013, di ogni efficacia economica delle progressioni di carriera, nonché di ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale - Sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012 - Misure asseritamente tributarie lesive dei principi di progressività dell'imposizione, della capacità contributiva e del generale dovere di solidarietà - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il lavoro pubblico e il lavoro privato - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Eterogeneità dei termini posti a raffronto - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 53 Cost., degli artt. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) e 16, comma 1, lett. b) e c), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), che prevedono la preclusione di ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012, 2013, di ogni efficacia economica delle progressioni di carriera, e di ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, nonché la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012. Le censure muovono dall'erroneo presupposto interpretativo che il meccanismo di "blocco" si sostanzi di un tributo. Tuttavia, le caratteristiche delle misure impugnate, che si traducono in un mero risparmio di spesa e non si atteggiano come decurtazione definitiva del patrimonio del soggetto passivo e come atto autoritativo di carattere ablatorio, diretto a reperire risorse per l'erario, divergono dagli elementi distintivi del prelievo tributario. Tali elementi si identificano, per un verso, nella presenza di una disciplina legale, finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico e, per altro verso, nella sussistenza dell'elemento teleologico. In particolare, le risorse derivanti dal prelievo e connesse a un presupposto economicamente rilevante, idoneo a porsi come indice della capacità contributiva, devono essere destinate a sovvenire le pubbliche spese. La disciplina impugnata persegue, invece, l'obiettivo di un risparmio di spesa, che opera con riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica, sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono. I giudici rimettenti non tengono conto della diversità degli statuti professionali delle categorie appartenenti al lavoro pubblico e comparano fattispecie dissimili, che non possono fungere da utile termine di raffronto, quali il lavoro pubblico contrattualizzato e il lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale, che, a sua volta, si articola in settori caratterizzati da irriducibili specificità (forze armate, personale della magistratura). Si valorizza, in tal modo, una funzione solidaristica delle misure adottate, strettamente collegata all'eccezionalità della situazione economica generale, in piena armonia con il dettato dell'art. 2 Cost.
- Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006.
- Sulle caratteristiche distintive del prelievo tributario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 70/2015 e 310/2013.
- Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina in esame, v. la citata sentenza n. 310/2013.
- Sulle differenze tra lavoro pubblico e lavoro privato, v. le citate sentenze nn. 120/2012 e 146/2008.