Impiego pubblico - Misure di contenimento della spesa - Preclusione di ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013, di ogni efficacia economica delle progressioni di carriera, nonché di ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale - Sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012 - Asserita violazione del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto - Asserita violazione del diritto di accedere alla contrattazione collettiva - Insussistenza - Ragionevolezza delle misure in considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria - Disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, rispondente all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., degli artt. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), che prevedono la preclusione di ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012, 2013, di ogni efficacia economica delle progressioni di carriera e di ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, nonché la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012. La natura pluriennale delle tornate contrattuali è speculare alla natura parimenti pluriennale delle manovre di bilancio e palesa la spiccata dimensione programmatica della contrattazione collettiva, sia per la parte normativa che per quella economica. Spetta alla legge di stabilità indicare, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (art. 11, comma 3, lett. g), della legge n. 196 del 2009). La ragionevolezza delle misure censurate di carattere generale discende, oltre che dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo, discende dal loro inserimento in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita secondo un periodo triennale, e rispondente ad un'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato. Pertanto, il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è né irragionevole né sproporzionato.
- Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006.
- Per il rigetto di questioni aventi ad oggetto le misure di contenimento della spesa del pubblico impiego previste dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 384 del 1992, v. la citata sentenza n. 245/1997 e la citata ordinanza n. 299/1999.
- Sulla legittimità di vincoli legati all'autonomia collettiva, v. la citata sentenza n. 124/1991.
- Per l'affermazione che l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica deve essere adeguatamente ponderato in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 361/1996.
- Sull'assetto normativo delineato dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, v. le citate sentenze nn. 219/2014 e 310/2013.
- Sulla sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012, v. la citata sentenza n. 189/2012.