Impiego pubblico - Misure di contenimento della spesa - Estensione fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni mirate a bloccare l'incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti e dell'ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori e gli effetti economici delle progressioni di carriera - Asserita violazione del principio della proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato - Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Mancanza da parte dei rimettenti di una valutazione complessiva delle voci che compongono il trattamento del lavoratore in un arco temporale di significativa ampiezza - Argomenti insufficienti a dimostrare l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost., dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), che prevede (per il tramite di una normativa regolamentare recuperata al rango primario dalla legge n. 190 del 2014) l'estensione fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni mirate a bloccare l'incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici e dell'ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori, nonchè gli effetti economici delle progressioni di carriera. L'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del "blocco" delle retribuzioni, in quanto si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione. Tuttavia, il giudizio sulla conformità all'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti né limitatamente a periodi brevi, in quanto si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività. Le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del "blocco" della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (comma 255). Emerge, dunque, con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si allocano le misure restrittive in esame. Tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica. Alla stregua della valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione da parte di una normativa destinata ad applicarsi, nella sua valenza generale ed astratta, ad una vasta platea di dipendenti del settore pubblico.
- Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006.
- Sulla sindacabilità dei regolamenti in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi, v. la citata sentenza n. 1104/1988.
- Sul nesso inscindibile tra diverse disposizioni concernenti misure di contenimento della spesa pubblica, v. le citate sentenze nn. 310/2013 e 186/2013.
- Sul giudizio sulla conformità al parametro di cui all'art. 36 Cost., v. la citata sentenza n. 154/2014.
- Per l'affermazione che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento al livello retributivo previsto è indice sintomatico della non idoneità del meccanismo prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti volti ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia, mezzi adeguati alle esigenze di vita, per una esistenza libera e dignitosa, v. la citata sentenza n. 126/2000.