Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Marche - Concessione di un contributo straordinario di euro 1.100.000,00 alla società Aerdorica spa per la definizione di adempimenti fiscali pregressi - Aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno - Contrasto con la normativa eurounitaria - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli europei - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22, che prevede un contributo straordinario di euro 1.100.000,00 alla società Aerdorica spa per la definizione di adempimenti fiscali pregressi. Il contributo anzidetto, alla luce della legislazione e della giurisprudenza europea, si configura come aiuto di Stato, non previamente notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno. L'ammontare del contributo concesso dall'ente regionale, infatti, supera il limite entro il quale l'intervento può essere qualificato de minimis e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva da parte della Commissione europea. Esso, dunque, è potenzialmente idoneo a concedere un vantaggio all'ente beneficiario, che vede incrementata la propria competitività non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il rimborso di oneri derivanti dalla mancata definizione di adempimenti fiscali pregressi in una misura ben superiore alla soglia economica fissata dalla normativa europea.
Sulla limitata competenza del giudice nazionale a verificare se una misura rientra nella nozione di aiuto di Stato, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 185/2011.
Sull'accertamento della natura di aiuto di Stato, e l'onere della prova in ordine alla turbativa del mercato interno, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 249/2014 e 299/2013.