Rifiuti - Norme della Regione Basilicata - Rinvio al 31 dicembre 2015 dell'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati - Possibilità di conferire, fino alla data predetta, rifiuti urbani che abbiano subito un, non meglio specificato, trattamento parziale - Contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26, che rinvia al 31 dicembre 2015 - e, dunque, ben oltre il termine del 31 dicembre 2009, previsto dalla legge statale (art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 208 del 2008) - l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani che abbiano subito un non meglio specificato trattamento parziale. Il legislatore regionale detta una disciplina ad hoc a distanza di quasi cinque anni dal termine stabilito dalla normativa nazionale, invadendo in tal modo la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente» e riducendo il livello di protezione garantito dallo Stato.
(È assorbita la censura riferita alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.)
Sulla riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e sul potere dello Stato di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 58/2015, 67/2014, 285/2013, 54/2012, 244/2011, 225/2009, 164/2009 e 437/2008.