Sentenza 180/2015 (ECLI:IT:COST:2015:180)
Massima numero 38520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  07/07/2015;  Decisione del  07/07/2015
Deposito del 23/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38519


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Assegnazione temporanea di personale a mansioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Disciplina rientrante nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza legislativa statale esclusiva - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26, che prevede la possibilità di attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti regionali a tempo indeterminato di ruolo, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, stabilendo, altresì, che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale dirigenziale. La disposizione censurata risulta difficilmente riconducibile alle fattispecie delineate dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, dettando norme in tema di conferimento di incarichi dirigenziali, impone alle Regioni ordinarie di adeguare i propri ordinamenti a quanto ivi stabilito. La norma impugnata, infatti, non configura un'ipotesi di legittimo conferimento di mansioni superiori (di cui all'art. 52 del citato d.lgs.), in quanto delinea il conferimento di funzioni corrispondenti ad una diversa "carriera" (quella dirigenziale). Né si può ravvisare la fattispecie della reggenza, che ricorre solo in caso di vacanza di posto in organico, di temporaneità e straordinarietà, con la conseguenza che non si producono gli effetti retributivi propri del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori: invero, la norma regionale dispone che la temporaneità dell'incarico potrebbe espandersi fino a due anni e riconosce agli interessati il trattamento retributivo accessorio del personale dirigenziale. Al di là della verifica della scarsa coerenza della disciplina regionale con quella statale, la norma impugnata regola una fattispecie che, incidendo sull'assegnazione del personale ad altre mansioni e sul relativo inquadramento professionale, con effetti sul trattamento retributivo, tocca inevitabilmente aspetti che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro, da ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza statale esclusiva.
(E' assorbita la censura di violazione dell'art. 97 Cost.)

Per l'affermazione che, per effetto della «intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva», v. la citata sentenza n. 286/2013.

Sulla riconducibilità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, alla materia dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà esclusiva del legislatore statale, il quale ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, v. le citate sentenze nn. 228/2013 e 77/2013.

Per l'affermazione che l'assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni «tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro», concretandone «una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa», v. la citata sentenza n. 17/2014, che riconduce la relativa disciplina alla materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

In tema di assegnazione temporanea del personale a mansioni superiori di rango dirigenziale, v. la citata sentenza n. 37/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  18/08/2014  n. 26  art. 51  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte