Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015 - Istituzione della spesa relativa alle UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 - capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013» - Destinazione della partita di spesa, avente carattere di mera anticipazione di liquidità, al ripianamento del disavanzo d'amministrazione del 2012 - Elusione del d.l. n. 35 del 2013, finalizzato a fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi - Allargamento della spesa di competenza al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria - Violazione della "regola aurea" secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 - capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013». La normativa censurata prevede la destinazione della prima partita di spesa a ripianare il disavanzo di amministrazione del 2012, in violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. in relazione agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013. Tali disposizioni statali - che costituiscono norme interposte ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dagli invocati parametri - nascono dall'esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e contemplano prescrizioni, di carattere speciale e temporaneo, derogatorie del patto di stabilità interno e di altre discipline in materia di finanza pubblica, per i debiti delle Regioni, siano essi contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; in particolare, il legislatore statale prevede anticipazioni di liquidità, che - pur rimanendo vietata la loro utilizzazione per la copertura di spese non consentite dalla Costituzione e dai vincoli europei - pongono rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti ritardatari nei pagamenti. Nessuna delle due norme interposte consente di utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere effetti economico-patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui alla "regola aurea" codificata nell'art. 119, sesto comma, Cost. Dal canto suo, la seconda partita di spesa viene destinata ad ampliare la spesa di competenza dell'esercizio 2013, precludendo l'adempimento delle obbligazioni pregresse che, per espressa previsione del legislatore, sono quelle iscritte nella parte del bilancio relativa agli esercizi precedenti. In tal modo, viene pregiudicato sia l'equilibrio di bilancio - poiché l'illegittima destinazione viene a sommarsi, in termini di passività, alle pregresse situazioni debitorie inevase - sia il rispetto dell'art. 119, sesto comma, Cost., perché il prestito dello Stato viene impiegato per la copertura delle maggiori spese di copertura. Il legislatore regionale, quindi, ha contemporaneamente: alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità; omesso di impiegare le somme per l'adempimento degli obblighi pregressi, previsti dagli artt. 2 e dall'art. 3 del d.l. n. 35 del 2013; e utilizzato per spese di competenza dell'esercizio 2013 l'anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la "regola aurea" del divieto di prestiti per spese diverse da quelle di investimento.
Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione del bilancio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 213/2008 e 244/1995.
Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo di legittimità, v. la citata sentenza n. 226/1976.
Sulle caratteristiche dell'anticipazione di cassa, v. la citata sentenza n. 188/2014.
Sull'incostituzionalità di norme creatrici di pratiche contabili finalizzate a consentire una capacità apparente di spesa, v. le citate sentenze nn. 266/2013, 138/2013 e 309/2012.
Sullo squilibrio di bilancio determinato da situazioni debitorie dovute all'inerzia o ai ritardi del legislatore regionale, v. la citata sentenza n. 250/2013.
Sulla cosiddetta "regola aurea" del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, enunciata dall'art. 119, sesto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 188/2014 e 425/2004.