Sentenza 181/2015 (ECLI:IT:COST:2015:181)
Massima numero 38522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/06/2015;  Decisione del  23/06/2015
Deposito del 23/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38521  38523


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015 -Approvazione degli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 - capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013» - Destinazione della partita di spesa, avente carattere di mera anticipazione di liquidità, al ripianamento del disavanzo d'amministrazione del 2012 - Elusione del d.l. n. 35 del 2013, finalizzato a fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi - Allargamento della spesa di competenza al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria - Violazione della "regola aurea" secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 - capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013». La destinazione delle somme anticipate alla copertura del disavanzo pregresso e a spese della competenza 2013 finisce per alterare il risultato di amministrazione, nella parte in cui riduce artificiosamente il disavanzo sommandovi la liquidità acquisita, e peggiora il risultato consentendo spese della competenza 2013, anziché prescrivere l'adempimento delle situazioni debitorie non onorate (residui passivi e residui perenti non prescritti). Invero, l'anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati.

Sulla ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti, v. la citata sentenza n. 188/2014.

Sul risultato di amministrazione quale sommatoria algebrica tra riscossioni, pagamenti, residui attivi e passivi, e fondi di cassa, v. la citata sentenza n. 70/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  29/10/2013  n. 19  art. 1  co. 

legge della Regione Piemonte  29/10/2013  n. 19  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 119  co. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  08/04/2013  n. 35  art. 2  

decreto legge  08/04/2013  n. 35  art. 3  

legge  06/06/2013  n. 64  art.