Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Previsione, a seguito di novella introdotta con decreto legislativo, della procedibilità d'ufficio anziché a querela della persona offesa - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al più grave reato di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede, violazione dei criteri di delega e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Classif. 210034).
È ordinata la restituzione degli atti ai Tribunali di Siracusa, Nola, Rovereto, Lecco, Modena, Lecce, Ancona, Palermo, Agrigento, Messina, Terni, Gela, Ragusa e Arezzo, per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – dell’art. 635, commi secondo, n. 1), e quinto, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150 del 2022, nonché dello stesso art. 2, comma 1, lett. n), nella parte in cui prevedono la procedibilità d’ufficio, anziché a querela della persona offesa, del delitto di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo al contempo un’apposita disciplina processuale transitoria. (Precedente: O. 230/2019 - mass. 40827).