Sentenza 181/2015 (ECLI:IT:COST:2015:181)
Massima numero 38523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/06/2015; Decisione del
23/06/2015
Deposito del 23/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015 - Mancata previsione dell'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 - Elusione del d.l. n. 35 del 2013, finalizzato a fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi - Allargamento della spesa di competenza al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria - Violazione della "regola aurea" secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015 - Mancata previsione dell'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 - Elusione del d.l. n. 35 del 2013, finalizzato a fronteggiare il pagamento dei debiti pregressi - Allargamento della spesa di competenza al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria - Violazione della "regola aurea" secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., le leggi della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 e 29 ottobre 2013, n. 19, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013, per onorare l'adempimento degli obblighi pregressi. La mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di "neutralizzare" gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza, in modo da evitare che la liquidità confluisca nella copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal suddetto decreto. Mentre il legislatore statale ha conciliato le dialettiche finalità del rispetto degli equilibri di bilancio e della "regola aurea" del divieto di prestito per spese diverse da quelle di investimento con la necessità di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di cassa di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa), quello regionale, con le impugnate variazioni di bilancio, ha finito per aggravare le disfunzioni cui l'anticipazione stessa avrebbe dovuto porre rimedio. Il processo di rientro dal deficit di liquidità avrebbe dovuto essere invece accompagnato nel lungo periodo da una proporzionata riduzione della situazione debitoria e dal riequilibrio dello stato economico-patrimoniale della Regione. Dunque, una legge dello Stato, nata - dopo una complessa elaborazione caratterizzata dall'esigenza di conciliare i dialettici interessi di salvaguardia della "regola aurea" e dell'adempimento delle obbligazioni pregresse - per porre rimedio agli intollerabili ritardi nei pagamenti, ha subito, per effetto della non corretta attuazione da parte delle disposizioni regionali censurate, una singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall'allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall'alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura negli esercizi futuri del deficit antecedente alle erogazioni statali, e dalla conseguente nomina di un Commissario straordinario di Governo, deputato ad assicurare la corretta gestione delle partite debitorie e creditorie interessate dall'eccezionale operazione finanziata dallo Stato, al fine di liquidare le passività pregresse ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale.
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., le leggi della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 e 29 ottobre 2013, n. 19, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013, per onorare l'adempimento degli obblighi pregressi. La mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di "neutralizzare" gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza, in modo da evitare che la liquidità confluisca nella copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal suddetto decreto. Mentre il legislatore statale ha conciliato le dialettiche finalità del rispetto degli equilibri di bilancio e della "regola aurea" del divieto di prestito per spese diverse da quelle di investimento con la necessità di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di cassa di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa), quello regionale, con le impugnate variazioni di bilancio, ha finito per aggravare le disfunzioni cui l'anticipazione stessa avrebbe dovuto porre rimedio. Il processo di rientro dal deficit di liquidità avrebbe dovuto essere invece accompagnato nel lungo periodo da una proporzionata riduzione della situazione debitoria e dal riequilibrio dello stato economico-patrimoniale della Regione. Dunque, una legge dello Stato, nata - dopo una complessa elaborazione caratterizzata dall'esigenza di conciliare i dialettici interessi di salvaguardia della "regola aurea" e dell'adempimento delle obbligazioni pregresse - per porre rimedio agli intollerabili ritardi nei pagamenti, ha subito, per effetto della non corretta attuazione da parte delle disposizioni regionali censurate, una singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall'allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall'alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura negli esercizi futuri del deficit antecedente alle erogazioni statali, e dalla conseguente nomina di un Commissario straordinario di Governo, deputato ad assicurare la corretta gestione delle partite debitorie e creditorie interessate dall'eccezionale operazione finanziata dallo Stato, al fine di liquidare le passività pregresse ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
06/08/2013
n. 16
art.
co.
legge della Regione Piemonte
29/10/2013
n. 19
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
co. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 08/04/2013
n. 35
art. 2
decreto legge 08/04/2013
n. 35
art. 3
legge 06/06/2013
n. 64
art.