Ordinanza 183/2015 (ECLI:IT:COST:2015:183)
Massima numero 38525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/07/2015; Decisione del
07/07/2015
Deposito del 23/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Parco progetti regionale - Divieto di finanziamento mediante finanza di progetto - Decadenza degli atti eventualmente prodotti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Parco progetti regionale - Divieto di finanziamento mediante finanza di progetto - Decadenza degli atti eventualmente prodotti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri, dell'art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, il quale vieta, a pena di decadenza degli atti eventualmente prodotti, il finanziamento mediante project financing per i progetti del Parco progetti regionale nel settore del turismo. Invero, l'atto di revoca impugnato nel processo a quo non menziona affatto la predetta norma regionale e si fonda, invece, su considerazioni di interesse pubblico (alla rimozione dell'intera procedura a partire dagli atti relativi all'istituzione stessa ed al finanziamento del Parco) che non chiamano in causa il denunciato divieto legislativo e comunque trascendono l'esclusione dello specifico progetto dedotto in giudizio. Il rimettente non ha dunque spiegato in modo sufficiente le ragioni per le quali, ai fini della decisione del giudizio principale, si debba fare applicazione della norma censurata.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri, dell'art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, il quale vieta, a pena di decadenza degli atti eventualmente prodotti, il finanziamento mediante project financing per i progetti del Parco progetti regionale nel settore del turismo. Invero, l'atto di revoca impugnato nel processo a quo non menziona affatto la predetta norma regionale e si fonda, invece, su considerazioni di interesse pubblico (alla rimozione dell'intera procedura a partire dagli atti relativi all'istituzione stessa ed al finanziamento del Parco) che non chiamano in causa il denunciato divieto legislativo e comunque trascendono l'esclusione dello specifico progetto dedotto in giudizio. Il rimettente non ha dunque spiegato in modo sufficiente le ragioni per le quali, ai fini della decisione del giudizio principale, si debba fare applicazione della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
06/05/2013
n. 5
art. 1
co. 72
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte