Equa riparazione - Durata del processo penale - Termine iniziale - Momento dell'assunzione della qualità di imputato ovvero momento in cui l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari - Contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Necessità di includere il tempo occupato dallo svolgimento delle indagini preliminari, prevedendo che il processo penale inizia quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, l'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede che - al fine del riconoscimento dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del procedimento - il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico. La norma censurata, che determina la durata ragionevole del processo, esclude dal relativo calcolo il tempo occupato dallo svolgimento delle indagini preliminari. Detta previsione, dunque, è in contrasto con l'art. 6 CEDU, il quale, ai fini della riparazione per irragionevole durata del processo, esige una nozione di processo autonoma dalle ripartizioni per fasi dell'attività giudiziaria - operate invece in ambito nazionale - tale da abbracciare anche parte delle indagini preliminari, laddove esse hanno comportato la comunicazione formale dell'accusa penale, o comunque il compimento di atti, da parte dell'autorità giudiziaria che si siano ripercossi sulla sfera giuridica della persona.
(Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura).
Sul contrasto tra la normativa nazionale e la norma interposta, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 49/2015, 80/2011, 349/2007 e 348/2007.
Sulla determinazione del quantum a titolo di equa riparazione ad opera del legislatore nazionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 30/2014.