Equa riparazione - Durata del processo - Esclusione dei periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti - Censura indeterminata e inadeguata che introduce un petitum non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità delle questioni.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. laddove, al fine di riconoscere un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sottrae al computo della durata stessa i periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti. Il criterio normativo suggerito dalla Corte rimettente - volto a dimostrare l'asserita illegittimità della norma censurata e basato sulla distinzione dei periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti ovvero dovuti al comportamento delle parti - è indeterminato, attesa l'eterogeneità delle ipotesi di sospensione previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento. Il suddetto criterio, infine, è inadeguato, poiché appare slegato dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza europea.
Sulla sospensione nel processo penale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 24/2004.