Sentenza 184/2015 (ECLI:IT:COST:2015:184)
Massima numero 38527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  08/07/2015;  Decisione del  08/07/2015
Deposito del 23/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38526


Titolo
Equa riparazione - Durata del processo - Esclusione dei periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti - Censura indeterminata e inadeguata che introduce un petitum non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità delle questioni.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. laddove, al fine di riconoscere un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sottrae al computo della durata stessa i periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti. Il criterio normativo suggerito dalla Corte rimettente - volto a dimostrare l'asserita illegittimità della norma censurata e basato sulla distinzione dei periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti ovvero dovuti al comportamento delle parti - è indeterminato, attesa l'eterogeneità delle ipotesi di sospensione previste dai diversi settori processuali dell'ordinamento. Il suddetto criterio, infine, è inadeguato, poiché appare slegato dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza europea.

Sulla sospensione nel processo penale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 24/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6