Processo penale - Misure di sicurezza detentive per l'infermo di mente e il seminfermo di mente - Accertamento della pericolosità sociale - Previsione che sia effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, numero 4, del codice penale - Inidoneità della sola mancanza di programmi terapeutici individuali a supportare il giudizio di pericolosità sociale - Norme adottate in sede di conversione di un decreto-legge, in asserita carenza di nesso funzionale - Ritenuta modifica della nozione di pericolosità sociale asseritamente lesiva dei diritti della persona - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Disposizione funzionale al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, da un lato, per violazione dell'art. 77 Cost. e, dall'altro, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 CEDU e dell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo - dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, come modificato in sede di conversione dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona, senza tener conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen. e che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale. Non è violato l'art. 77 Cost., in quanto gli emendamenti censurati si limitano ad integrare l'originaria disposizione, con un contenuto omogeneo. Essi risultano necessari ed urgenti, per quanto tali presupposti riguardino la legittimità del decreto-legge e non delle disposizioni inserite in sede di conversione. In relazione agli altri parametri costituzionali evocati, le censure sono infondate per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente. Infatti, le norme oggetto del giudizio - lungi dal modificare, relativamente ai non imputabili e ai semimputabili, la nozione di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto soggettivo dell'applicazione delle misure di sicurezza - si riferiscono esclusivamente alla pericolosità sociale che legittima il ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura. Esse, nell'ambito della normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, incidono - in linea con la giurisprudenza costituzionale - sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e perseguono lo scopo di riservare quelle estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui ciò sia necessario a causa delle condizioni mentali della persona in questione.
Per l'affermazione che necessità e urgenza sono requisiti che riguardano le disposizioni del decreto-legge e non i relativi emendamenti apportati in sede di conversione, v. la citata sentenza n. 22/2012.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale, v. la citata sentenza n. 253/2003.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 206 cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva prevista dalla legge per il raggiungimento dello stesso obiettivo, v. la citata sentenza n. 367/2004.