Ordinanza 187/2015 (ECLI:IT:COST:2015:187)
Massima numero 38531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/06/2015;  Decisione del  24/06/2015
Deposito del 23/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reato di lottizzazione abusiva - Diritto vivente in base al quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non solo alla sentenza definitiva di condanna ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi - Interpretazione asseritamente superata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , che vieterebbe la confisca dei beni quando non viene pronunciata una condanna per il reato di lottizzazione abusiva - Conseguente determinazione di un assetto che garantirebbe la massima protezione al diritto di proprietà, con il sacrificio di principi costituzionali di rango superiore quali l'utilità sociale e il diritto a sviluppare la personalità umana in un ambiente salubre - Necessità che il dubbio di costituzionalità derivato dal raffronto tra le regole convenzionali e la Costituzione venga prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (inconferenza della norma censurata) - Omessa dimostrazione della necessità di applicare nel giudizio a quo la contestata regola di diritto tratta dalla sentenza Varvara (difetto di motivazione sulla rilevanza) - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la sentenza Varvara sarebbe univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva - Erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non invece delle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o alle "sentenze pilota" in senso stretto - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo cui «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite» - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in quanto, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». In primo luogo, il rimettente ha erroneamente censurato la suddetta disposizione del Testo unico in materia edilizia, anziché la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui determinerebbe l'introduzione nell'ordinamento di una norma reputata di dubbia costituzionalità, cioè del divieto di applicare la confisca urbanistica se non è pronunciata una condanna penale. Il rimettente, inoltre, limitandosi ad osservare che gli atti compiuti «non consentono, al momento, di avere l'evidenza dell'innocenza degli imputati», non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine all'applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata, che presuppone il superamento della presunzione di non colpevolezza. La questione, infine, è inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo in ordine sia al significato da attribuire alla decisione della Corte di Strasburgo nel caso Varvara c. Italia sia al vincolo derivante da essa. Tale sentenza, infatti, non esige, ai fini dell'applicazione della confisca urbanistica, una sentenza di condanna da parte del giudice penale, ma solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, compatibile con una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice a quo, inoltre, non è tenuto a conformarsi ad una sentenza della Corte di Strasburgo che non sia espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Per l'inammissibilità di analoga questione, conseguente al riscontro dei medesimi vizi, v. la citata sentenza n. 49/2015.

Per l'affermazione che, nei casi in cui si dubita della legittimità costituzionale della norma convenzionale, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggetto della questione di costituzionalità non può che essere la legge nazionale di adattamento, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 311/2009, 349/2007 e 348/2007.

Sulla necessità, ai fini della confisca urbanistica, di accertare la responsabilità del destinatario della misura, v. la citata sentenza n. 239/2009.

Sull'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale e sul «principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire», v. le citate sentenze nn. 487/1989 e 49/2015.

Nel senso che l'accertamento di responsabilità è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 239/2009 e 85/2008.

Sull'obbligo del giudice comune - al di là dei casi di esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte EDU - di conformarsi alla sola giurisprudenza consolidata di Strasburgo e alle sentenze pilota in senso stretto, v. la citata sentenza n. 49/2015.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 44  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte