Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Autonomia degli enti territoriali - Interventi legislativi statali - Valutazione non atomistica dell'impatto sull'assetto finanziario - Limitazioni delle risorse in esercizio di competenza legislativa esclusiva - Condizioni - Gradazione dell'onere della prova in ordine al pregiudizio asseritamente causato - Onere della prova sulla parte ricorrente. (Classif. 036010).
Gli interventi legislativi che incidono sull’assetto finanziario degli enti territoriali non devono essere considerati in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario. (Precedenti: S. 83/2019 - mass. 42072; S. 205/2016 - mass. 39039).
Lo Stato può imporre limitazioni all’autonomia di spesa degli enti territoriali, anche nell’esercizio di una propria competenza legislativa, purché tali limitazioni abbiano portata transitoria. (Precedenti: S. 103 del 2018 - mass. 41696; S. 169/2017; S. 43/2016 - mass. 38756; S. 156/2015 - mass. 38492; S. 23/2014; S. 236/2013; S. 139/2012 - mass. 36353-36364; S. 159/2008 - mass. 32446; S. 417/2005 - mass. 29945-29946; S. 36/2004 - mass. 28277).
L’autonomia finanziaria degli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, potendo le risorse disponibili subire modifiche, anche in diminuzione, purché simili riduzioni non producano uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa. Grava sulla parte ricorrente, in ogni caso, l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato: ciò, anche attraverso la produzione di dati finanziari analitici correlati ai profili disfunzionali censurati. (Precedenti: 220/2021 - mass. 44294; S. 76/2020 - mass. 43279; S. 143/2017 - mass. 40081-40082; S. 246/2012 - mass. 36705).