Lavori pubblici - Programma "6000 Campanili" per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici - Istituzione di apposito Fondo - Determinazione dei criteri per l'accesso dei Comuni alle risorse mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Veneto - Censura riferita a parametro che non attiene al riparto di competenze - Difetto di motivazione in ordine alla ridondanza dell'asserita violazione sul riparto di competenze - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 18, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, il quale stabilisce che i criteri per l'accesso dei Comuni all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili», concernente una serie di interventi infrastrutturali su edifici pubblici, sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro suddetto. La ricorrente infatti non ha fornito alcuna motivazione su come la pretesa lesione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione possa assumere una ridondanza tale da incidere sul riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Sulla necessità che i parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione abbiano un effetto di ridondanza - ponendosi come lesivi del riparto di competenze - perché possano essere invocati dalle Regioni nei giudizi in via di azione, v. le citate sentenze nn. 36/2014, 237/2009, 289/2008.