Sentenza 189/2015 (ECLI:IT:COST:2015:189)
Massima numero 38544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 24/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38543  38545  38546


Titolo
Lavori pubblici - Programma "6000 Campanili" per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici - Istituzione di apposito Fondo - Determinazione dei criteri per l'accesso dei Comuni alle risorse mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di sussidiarietà per il ruolo assunto dall'ANCI - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Lavori riconducibili alla categoria di interventi speciali previsti dall'art. 119, quinto comma, Cost., sostenuti con finanziamenti ad hoc - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 18, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, la quale stabilisce che i criteri per l'accesso dei Comuni all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili», concernente una serie di interventi infrastrutturali su edifici pubblici, sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro suddetto. La previsione realizza uno dei casi di interventi speciali, di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., che si caratterizzano per essere aggiuntivi rispetto al finanziamento ordinario alle Regioni, e sono connotati da scopi di perequazione e garanzia, e per questo sono diretti solo a favore di determinati enti territoriali. Pertanto, ove si verifichino, come nella specie, tutte le condizioni indicate, gli interventi sono giustificati, e non rientrano né nella materia del governo del territorio, né in un'ipotesi di attrazione in sussidiarietà allo Stato di una competenza amministrativa regionale.

Sui requisiti di legittimità degli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., v. le citate sentenze 79/2014, 273/2013, 254/2013, 46/2013, 176/2012 e 71/2012.

Sulla legittimità di una procedura di assegnazione di risorse agli Enti locali che preveda, nella fase istruttoria, la partecipazione dei Comuni, senza che perciò si realizzi una lesione delle attribuzioni regionali, v. le citate sentenze nn. 337/2001 e 232/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 18  co. 9

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte