Sentenza 189/2015 (ECLI:IT:COST:2015:189)
Massima numero 38545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 24/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38543  38544  38546


Titolo
Edilizia e urbanistica - Testo unico in materia edilizia - Interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il permesso di costruire - Inclusione di «manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti» - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio e nella materia residuale del turismo - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., l' art. 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 che, novellando l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del T. U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), include, tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il permesso di costruire, i «manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti». La previsione legislativa impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina urbanistico-edilizia, la quale rientra nella materia del governo del territorio, affidata alla competenza ripartita tra Stato e Regioni. Pertanto, laddove la norma estende l'ambito oggettivo degli interventi di nuova costruzione, per i quali si richiede il permesso di costruire, a una serie di manufatti leggeri puntualmente indicati, si pone per l'eccessivo suo dettaglio in contrasto con le competenze regionali, ledendo altresì la connessa competenza residuale in materia di turismo.

Sui requisiti richiesti perché una struttura mobile a carattere non precario determini una trasformazione permanente del territorio che richiede un titolo abilitativo, v. la citata sentenza n. 278/2010.

Sui rapporti tra normativa statale di principio e normativa regionale di dettaglio nelle materie costituzionali a competenza ripartita, v. le citate sentenze nn. 278/2010, 16/2010, 340/2009, 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 41  co. 4

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte