Sentenza 189/2015 (ECLI:IT:COST:2015:189)
Massima numero 38546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/06/2015;  Decisione del  09/06/2015
Deposito del 24/07/2015; Pubblicazione in G. U. 29/07/2015
Massime associate alla pronuncia:  38543  38544  38545


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile delle Regioni - Destinazione della quota del 10 per cento dei proventi a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Indebita appropriazione da parte dello Stato di risorse appartenenti agli enti territoriali, realizzate attraverso la dismissione di beni di loro proprietà - Imposizione di un vincolo puntuale ed esaustivo per il perseguimento di obiettivi di finanza pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma terzo e 119 Cost., l'art. 56-bis, comma 11, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, che impone un vincolo di destinazione, a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, su una quota (il 10%) delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile delle Regioni. Se, in generale, l'eccezionale emergenza finanziaria in corso pone come obiettivo di interesse collettivo quello della riduzione del debito, il quale richiede uno sforzo collaborativo anche alle Regioni, gli interventi statali a ciò finalizzati - da considerarsi espressione dei principi nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - non possono tuttavia tradursi in un'indebita ingerenza nelle attribuzioni regionali. In particolare, la previsione impugnata, sottraendo alle Regioni il potere di utilizzare i propri mezzi finanziari, funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali loro assegnati, si traduce in un'appropriazione indebita di risorse loro appartenenti, perché realizzate attraverso la dismissione di beni di proprietà. La previsione realizza dunque un vincolo generale ed esclusivo, che non rispetta le condizioni richieste per essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Tali condizioni consistono nel porre un limite transitorio della spesa corrente, finalizzato cioè a un riequilibrio della medesima; e nel non prevedere la realizzazione di tale obiettivo in modo esaustivo, con riferimento a strumenti e modalità di attuazione.

(Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura, prospettati con riferimento all'art. 42 Cost.)

Sulla competenza statale, stante la crisi economica e finanziaria in corso, a dettare forme di collaborazione delle Regioni volte alla riduzione del debito pubblico, purché proporzionate al fine perseguito, in quanto espressione del coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 63/2013.


Sulle condizioni perché le norme statali che fissano limiti alle spese regionali possano essere considerate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 139/2009, 289/2008 e 120/2008



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 56  co. 11

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte