Processo penale - Misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416, sesto comma, del codice penale - Applicazione in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Possibilità che il giudice valuti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Mancata previsione - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e a-bis), del d.l. n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2009, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata approvata una disposizione (art. 4, comma 1, legge n. 47 del 2015) che modifica l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eliminando il vulnus costituzionale censurato dal giudice rimettente. A fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.
- Per la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 53/2015 e 20/2015.