Previdenza - Pensioni di guerra - Militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio - Trattamento pensionistico di reversibilità in favore della madre che viva separata dal padre - Diritto condizionato al mancato ricevimento degli alimenti dal marito e prescindente dalla valutazione della situazione reddituale complessiva di cui all'art. 70 del T.U. in materia di pensioni di guerra - Ingiustificata disparità di trattamento della madre separata rispetto alla madre vedova, espressione di una superata concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi - Necessità di prevedere che il diritto pensionistico sussiste anche nel caso in cui gli alimenti, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito dalla legge - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost, i commi primo e terzo dell'art. 60 del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella parte in cui, disciplinando il diritto alle pensioni indirette di guerra, subordinano il diritto alla pensione della madre del militare, deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, separata effettivamente dal marito alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti. La previsione normativa infatti ha stabilito per la madre separata un trattamento deteriore rispetto alla madre vedova, prevedendo per entrambe un comune requisito negativo - quello di non possedere un reddito annuo complessivo superiore a un determinato ammontare - e aggiungendo, solo per la prima, anche quello di non percepire gli alimenti (e, a fortiori, l'assegno di mantenimento) dal marito. Tale scelta dipende da una concezione ormai superata dei rapporti familiari, che presuppone che la pensione di reversibilità sopperisca a una mancanza di autonomia economica della donna, cosicché non spetti quando si faccia fronte a tale mancanza con gli assegni alimentari. Poiché, al contrario, il principio della parità dei coniugi è ormai acquisito, la disparità tra le due fattispecie non trova più alcuna giustificazione.
(Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura, prospettati con riferimento all'art. 29 Cost.)
Sulla necessità che le questioni di legittimità costituzionale siano strumentali alla tutela richiesta dal rimettente, e non coincidano col petitum del giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 38/2009 e 84/2006.
Sul carattere particolarmente rigido dell'ordine di precedenza nell'attribuzione del trattamento previdenziale di guerra, v. la citata sentenza n. 399/1994 e la citata ordinanza n. 275/2002.
Sulle scelte discrezionali del legislatore in materia di politiche economiche, da cui possano derivare legittimi limiti a misure di solidarietà nazionale, v. la citata sentenza n. 405/1993.