Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Determinazione degli importi liquidabili per la prima e le successive vacazioni - Riduzione di un terzo dei compensi - Mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che prevedono, rispettivamente, gli onorari spettanti agli ausiliari dei magistrati ed i relativi importi liquidabili per la prima e le successive vacazioni, nonché la riduzione di un terzo dei medesimi compensi. La censura delle suindicate disposizioni proviene dalla necessità, da parte del rimettente, di modificare una liquidazione onoraria previamente concessa. Il provvedimento così ipotizzato, invero, deve considerarsi illegittimo, atteso che non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti giurisdizionali, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale.
Sull'inammissibilità delle questioni per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la norma impugnata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 18/2015 e 249/2010.