Sentenza 192/2015 (ECLI:IT:COST:2015:192)
Massima numero 38549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/07/2015;  Decisione del  08/07/2015
Deposito del 24/09/2015; Pubblicazione in G. U. 30/09/2015
Massime associate alla pronuncia:  38548  38550  38551


Titolo
Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Riduzione di un terzo dei compensi - Applicabilità alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento alle prestazioni espletate in epoca anteriore - Questione sollevata nell'ambito di un giudizio in cui non vi è stata ammissione al patrocinio a spese dell'erario - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., e degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1989, n. 319 e 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che operano una riduzione dei compensi spettanti agli ausiliari dei magistrati, con riguardo ai soli giudizi con patrocinio a carico erariale. Nel giudizio a quibus non vi è stata ammissione di alcuna parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, comportando, in tal guisa, l'inapplicabilità delle norme impugnate.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 607

legge  08/07/1980  n. 319  art. 4  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 106  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte