Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Prevista riduzione di un terzo dei compensi - Misura adottata nell'ambito della legge di stabilità per finalità di contenimento della spesa erariale - Omessa subordinazione della prevista riduzione all'effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi - Irragionevole bilanciamento delle esigenze di riduzione della spesa e remunerazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. L'intervento di riduzione dei compensi spettanti doveva tener conto dell'aggiornamento triennale, previsto dal summenzionato art. 54, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento, tuttavia, non risulta essere attuato da oltre un decennio, comportando, in tal guisa, l'irragionevolezza della scelta legislativa di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia.
Sulle inadempienze amministrative dei vincoli di adeguamento previsti dalla fonte primaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.