Sentenza 192/2015 (ECLI:IT:COST:2015:192)
Massima numero 38551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/07/2015;  Decisione del  08/07/2015
Deposito del 24/09/2015; Pubblicazione in G. U. 30/09/2015
Massime associate alla pronuncia:  38548  38549  38550


Titolo
Spese di giustizia - Procedimenti in cui sia stata disposta l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dell'erario - Onorari spettanti agli ausiliari del magistrato - Prevista riduzione di un terzo dei compensi - Applicabilità alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento alle prestazioni espletate in epoca anteriore - Asserita violazione del principio della capacità contributiva - Asserita violazione del principio della retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., laddove stabilisce che la decurtazione di un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato si applichi alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge stessa. Il principio della capacità contributiva, invocato nella censura, non trova applicazione riguardo alle prestazioni di facere, come quelle degli ausiliari del giudice, che non hanno alcuna attinenza agli obblighi tributari. Non risulta violato, altresì, l'art. 36 Cost., atteso che le prestazioni degli ausiliari del magistrato, meramente occasionali ancorché ripetute, sono inidonee a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima. Non è violato, infine, l'art. 3 Cost., in quanto la ragionevolezza della norma impugnata va misurata sulla sua effettiva portata precettiva e dunque, alla luce del presente intervento della Corte, essa troverà applicazione esclusivamente sui compensi aggiornati.

Sul principio della capacità contributiva, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 2/1981.

Sul confronto tra prestazioni svolte e retribuzione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 88/1970, richiamata dalla sentenza n. 41/1996.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 607

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte