Sentenza 193/2015 (ECLI:IT:COST:2015:193)
Massima numero 38552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/07/2015;  Decisione del  07/07/2015
Deposito del 24/09/2015; Pubblicazione in G. U. 30/09/2015
Massime associate alla pronuncia:  38553


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Lombardia - Sistema elettorale - Attribuzione del premio di maggioranza - Assegnazione alle liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione di un premio del 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, se il Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti, ovvero di un premio del 60 per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto il 40 per cento dei voti - Asserite irragionevolezza e incoerenza del sistema che subordina l'attribuzione ai voti del Presidente anziché a quelli delle liste a lui collegate, in difetto di una soglia minima di voti ad esse riferibile - Asserite irragionevolezza e incoerenza del sistema in relazione alla possibilità di esprimere un voto disgiunto - Questione meramente ipotetica priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, siccome meramente ipotetica e priva di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 165 del 2004, in quanto assegna alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Regione un premio del 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, se il Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti (lettera a); ovvero, un premio del 60 per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto o superato il 40 per cento dei voti (lettera b). La disposizione censurata, a giudizio del remittente, stravolgerebbe del tutto la volontà del corpo elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purchè collegate ad un candidato eletto Presidente, anche con numero esiguo di voti. Tuttavia, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali, nelle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013, a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di voti ottenuta dal candidato eletto Presidente, le liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei suffragi, raccogliendo un consenso che le ha portate a superare la soglia fissata per il Presidente. Dunque, nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno dei paventati incostituzionali, poiché la maggioranza non è stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell'elettorato, il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti, né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente.

Sulla sindacabilità della normativa in materia elettorale, v. la citata sentenza n. 110/2015.

Sulla sindacabilità, in sede di ammissibilità, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 220/2014.

Sull'inammissibilità della questione di legittimità meramente ipotetica, e, quindi, non rilevante, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 128/2015.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  31/10/2012  n. 17  art. 1  co. 24

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 121  co. 2

Costituzione  art. 122

Altri parametri e norme interposte

legge  02/07/2004  n. 165  art. 4    co. 1  lett. a)