Sentenza 195/2015 (ECLI:IT:COST:2015:195)
Massima numero 38555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/09/2015;  Decisione del  22/09/2015
Deposito del 09/10/2015; Pubblicazione in G. U. 14/10/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disciplina per la donazione di organi e tessuti - Previsione che l'ufficiale dell'anagrafe acquisisca, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identità, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti post mortem - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di anagrafi e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) e i), Cost., la legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti). Infatti, la legge censurata, attribuendo all'ufficiale dell'anagrafe la competenza ad acquisire, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identità, tramite la predisposizione di un modulo, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello nazionale (legge n. 91 del 1999; art. 3, comma 8-bis, del d.l. n. 194 del 2009; art. 43, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013), invadendo, così, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».
(Sono assorbite le censure relative all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost.)

Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di un'intera legge per genericità delle censure, v. le citate sentenze nn. 81/2015 e 201/2014.

Per l'affermazione che la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma regionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 35/2001 e 26/2005.

Per l'affermazione che la pubblicazione della legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per sé lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche, v. la citata sentenza n. 45/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  16/10/2014  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte