Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 - Ricorso della Regione Campania - Asserita irragionevolezza - Censura genericamente motivata e carente circa la ridondanza sulla ripartizione delle competenze - Inammissibilità della questione.
Ѐ inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lett. a) del d.l. 14 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 116/2014), impugnati dalla Regione Campania, per violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto provvedono alla copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014. Il ricorso è generico per quanto concerne la motivazione e carente quanto alla ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze in quanto la ricorrente contesta l'irragionevolezza della sottrazione dal Fondo di risorse finalizzate alla rimozione degli ostacoli economico e sociali, ma non prospetta come da ciò possa derivare un pregiudizio alle sue attribuzioni costituzionali.
Sull'inammissibilità per censura genericamente motivata, v. la citata sentenza n. 246/2012.
Sulla necessità di un interesse ad agire concreto ed attuale, v. le citate sentenze nn. 176/2012 e 216/2008.