Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 - Ricorso della Regione Campania - Asserita indebita riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione a destinazione vincolata ex lege - Asserita violazione dell'intesa raggiunta sulla destinazione delle risorse del Fondo in sede di Conferenza unificata - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lett. a) del d.l. 14 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 116/2014), impugnati dalla Regione Campania, per violazione degli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost., in quanto provvedono alla copertura finanziaria di oneri derivanti dall'istituzione di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nonché dalla modifica della disciplina in materia di aiuti alla crescita economica (ACE), mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge di stabilità 2014. Non sussiste una violazione dell'intesa raggiunta sulla destinazione delle risorse del fondo in sede di conferenza unificata posto che le disposizioni che prevedono la destinazione delle risorse del Fondo secondo una determinata percentuale di riparto tra aree del Mezzogiorno e aree del Centro-Nord non costituiscono norme interposte. Infatti, un atto legislativo adottato in immediata attuazione della Costituzione non può per ciò stesso ritenersi dotato di una forza o di un valore di legge peculiare o superiore a quello delle leggi ordinarie. Pertanto, le leggi ordinarie successive ben possono modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendo diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto. Altresì, non sussiste violazione del principio di leale collaborazione, posta la sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo nei summenzionati termini.
Sui limiti al riconoscimento agli atti legislativi adottati in immediata attuazione della Costituzione di forza o valore di legge peculiare o superiore a quello delle leggi ordinarie, v. la citata sentenza n. 85/1990.
Sul principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza n. 273/2013.