Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina in tema di funzioni delle Province e in tema di organi provinciali - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con il d.l. n. 201 del 2011 - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 220 del 2013 - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per sopraggiunta incostituzionalità delle norme evocate a parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., e in relazione all'art. 23, commi da 16 a 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011 - dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3, che conferma, in attesa della riforma costituzionale dell'ente Provincia, l'applicabilità della vigente legislazione regionale. La sentenza n. 220 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., delle citate disposizioni del decreto n. 201, che contenevano misure urgenti in materia di autonomie locali, quali la limitazione del numero dei consiglieri provinciali, la riforma delle modalità di elezione degli organi provinciali, la nomina di un commissario straordinario fino alla nuova composizione degli stessi, stabilendo che le Regioni ad autonomia speciale adeguassero i propri ordinamenti alle disposizioni summenzionate entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. La questione è dunque divenuta priva di ogni elemento utile per effettuare la valutazione di legittimità costituzionale, non potendosi neppure ipotizzare una successione delle norme utilizzate come parametro interposto, a seguito di un nuovo intervento del legislatore statale nella materia degli enti locali (legge n. 56 del 2014). Una volta dichiarata la incostituzionalità di una norma, infatti, nessuna continuità può sussistere tra normativa rimossa con effetto ex tunc e la successiva.
Sulla successione delle norme parametro, configurabile solo laddove quelle in origine evocate siano state abrogate e il loro contenuto trasfuso in un successivo atto normativo, v. le citate sentenze n. 34/2012, 12/2007 e 274/2003.
Sull'inammissibilità della questione per sopraggiunta incostituzionalità delle norme utilizzate come parametro, che la priva così di uno dei sui requisiti essenziali, v. la citata sentenza n. 167/2004.