Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria laddove il veicolo condotto in stato di ebbrezza appartenga a terzo estraneo al reato - Asserita violazione del principio di eguaglianza in danno del conducente non proprietario del veicolo, in caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità - Richiesta di pronuncia additiva riguardante la mancata previsione, con riferimento alla fattispecie asseritamente discriminata, del potere del giudice di ridurre della metà la durata della sospensione della patente senza tener conto dell'indicato raddoppio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente - già irrogata, con la sentenza di condanna, in misura doppia per essere risultato il veicolo, condotto in stato di ebbrezza, appartenente a terzi estranei al reato - possa essere operata senza tener conto dell'indicato raddoppio. Secondo il giudice rimettente - lungi dal contestare il diverso trattamento sanzionatorio iniziale tra la condotta del conducente proprietario e non - operando una comparazione delle medesime condotte ipoteticamente realizzate da questi ultimi, si evidenzierebbe una violazione del principio di uguaglianza circa i diversi esiti finali determinati dalle procedure premiali. Orbene, nella formulazione della norma contestata non sono riscontrabili né la manifesta irragionevolezza né l'arbitrio della discrezionalità legislatore. La riduzione premiale del trattamento sanzionatorio trova giustificazione in una condotta diversa da quella illecita, rappresentata dall'efficace e diligente prestazione di un servizio a favore della collettività. Ne consegue che al medesimo comportamento tenuto nella fase esecutiva, sia dal conducente proprietario che dal conducente non proprietario, non può che corrispondere l'identità del trattamento premiale, cioè la riduzione percentuale sulla pena irrogata, con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza.
Sulla preclusione di decisioni in malam partem, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 81/2014, 68/2012 e 161/2009.
Sulla censura della discrezionalità legislativa, sul piano della legittimità costituzionale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 47/2010.