Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo dell'intera legge regionale impugnata - Atto di rinuncia del ricorrente in carenza di costituzione della parte convenuta - Estinzione del processo.
E' estinto il processo degli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 38 del 2014 che all'art. 1, comma 1, ha espressamente abrogato tutta la legge regionale impugnata. Pertanto, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Per l'affermazione che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 134/2015 e 9/2015.