Ordinanza 200/2015 (ECLI:IT:COST:2015:200)
Massima numero 38561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/09/2015;  Decisione del  22/09/2015
Deposito del 15/10/2015; Pubblicazione in G. U. 21/10/2015
Massime associate alla pronuncia:  38562  38563


Titolo
Intervento in giudizio - Atti di intervento di soggetti estranei al giudizio principale - Ammissibilità dell'intervento dei soli soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, sia nell'intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, censurati, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost., relativamente alla disposta soppressione del Tribunale di Pinerolo, è ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, mentre sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Alba, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Acqui Terme, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucera. Infatti, solo il primo Consiglio interveniente è titolare di un interesse qualificato, diretto ed immediato in ragione delle ricadute della disciplina censurata sulla sua stessa esistenza.

- Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate decisioni: sentenze nn. 237/2013, 59/2013 e 272/2012; ordinanza n. 32/2013

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte