Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - Norme inserite nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011- Asserita carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, nonché estraneità all'oggetto del decreto-legge - Asserita violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione - Insussistenza - Conferma di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013 - Manifesta infondatezza della questione.
E'manifestamente infondata, in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 237 del 2013, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, con cui il Governo è stato delegato a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Infatti, nella citata sentenza si è affermato che «[...] la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado − non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]» atteso che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa».