Ordinanza 200/2015 (ECLI:IT:COST:2015:200)
Massima numero 38562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/09/2015;  Decisione del  22/09/2015
Deposito del 15/10/2015; Pubblicazione in G. U. 21/10/2015
Massime associate alla pronuncia:  38561  38563


Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - Norme inserite nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011- Asserita carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, nonché estraneità all'oggetto del decreto-legge - Asserita violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione - Insussistenza - Conferma di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013 - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E'manifestamente infondata, in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 237 del 2013, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, con cui il Governo è stato delegato a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Infatti, nella citata sentenza si è affermato che «[...] la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado − non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]» atteso che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa».



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art.   co. 

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72  co. 1

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte