Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato - Estensione, secondo l'esegesi accolta dalla Corte di cassazione, del diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Asserita disparità di trattamento tra il sostituto di un difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., ammesso alla liquidazione erariale, e il sostituto "con delega" del difensore di fiducia, cui tale diritto non è riconosciuto - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito. Infatti, la questione è analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 191 del 2013, nella quale si sottolinea come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale. Quanto al (nuovo) profilo dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto difensore di fiducia (ammesso alla liquidazione erariale), e il sostituto, "con delega" del difensore di fiducia (cui tale diritto non è riconosciuto), questo è, del pari, manifestamente infondato atteso che il sostituto "delegato" interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante e non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale.
Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 185/2012.
Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 191/2013.
Per l'affermazione che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto, il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. le citate sentenze n. 117/2012 e n. 91/2004.