Ordinamento giudiziario - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Riduzione degli uffici del giudice di pace - Soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Borgo San Dalmazzo - Asserita violazione della sfera di competenza regionale relativa all'organizzazione della giustizia del giudice di pace - Questione prospettata in riferimento al parametro costituzionale che consente l'attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia secondo uno speciale procedimento - Parametro che non ha avuto attuazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 116, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), impugnati limitatamente all'inclusione dell'Ufficio del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo tra le sedi soppresse e all'accorpamento delle relative competenze all'Ufficio del Giudice di pace di Cuneo. Il procedimento previsto dall'invocato parametro costituzionale - a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - richiede, infatti, l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa. Nella specie, alla Regione Piemonte, con il detto procedimento, non è stata riconosciuta la maggiore autonomia dedotta dal giudice a quo.
Sul procedimento previsto dall'art. 116 Cost. per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, v. la citata sentenza n. 118/2015.